Statuto

Statuto

INDICE

 Costituzione natura e scopi della Misericordia

  1. Denominazione
  2. Cenni storici e patrocinio sotto il titolo di “Santa Maria del Suffragio”
  1. Principi ispiratori
  2. Elementi giuridici
  3. Scopo e finalità
  4. Adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
  1. Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
  2. Attività di interesse generale
  3. Attività di formazione
  4. Sezioni
  5. Stemma
  6. Divisa
  7. Adesione a altre organizzazioni
  8. Entrate e assenza scopo di lucro
  9. Gratuità delle opere caritative
  10. Il Volontario
  11. La Donazione del sangue e degli organi
  12. La Protezione civile

Requisiti di appartenenza alla Confraternita e Classificazione degli Associati

  1. Requisiti di ammissione
  2. Adesione
  3. Qualifiche dei confratelli
  4. Requisiti associativi

Disciplina e doveri dei Confratelli

  1. Doveri dei Confratelli
  2. Provvedimenti disciplinari
  3. Perdita della qualità di associato

Organi della Confraternita

  1. Gli Organi
  2. L’Assemblea
  3. Assemblea ordinaria
  4. Assemblea straordinaria
  5. Quorum costitutivo
  6. Quorum deliberativo
  7. Attribuzioni dell’Assemblea
  8. Attribuzioni del Magistrato
  9. Composizione del Magistrato
  10. Adunanze
  11. Il Governatore
  12. Il Vice-Governatore
  13. Il Segretario
  14. Il Tesoriere
  15. Il Provveditore
  16. Il Conservatore
  17. I Consiglieri
  18. La Giunta Esecutiva
  19. Durata e Sostituzioni
  20. Il Collegio dei Probiviri
  21. Il Collegio dei Sindaci Revisori e l’Organo di Controllo
  22. Il Correttore
  23. Il Collegio dei Capi Squadra e Capi Guardia
  24. Gratuità delle Cariche elettive
  25. Riforma dello Statuto
  26. Mancato funzionamento della Confraternita
  27. Scioglimento della Confraternita
  28. Devoluzione del patrimonio
  29. Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri
  30. Norma di rinvio

 

 

Costituzione natura e scopi della Misericordia

 

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: “VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA “SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO” DI MONTENERO ODV” da ora in avanti indicata con il termine “Confraternita” con sede legale in Montenero (Livorno) – Diocesi di Livorno – Via di Montenero n. 201 – 57128 e con durata illimitata.

 

Articolo 2 – Cenni storici e patrocinio sotto il titolo di “Santa Maria del Suffragio”

La Confraternita – Associazione a carattere esclusivamente religioso, nata sotto gli auspici del SS. Sacramento e della SS. Vergine Maria – ha avuto origine nell’anno 1783 mentre la Misericordia – Associazione a carattere assistenziale e caritativo – è stata fondata ad opera del Rev.mo Padre Abate Don Arsenio Viscardi e di nove volenterosi parrocchiani, il 22 ottobre 1898.

Queste due realtà in data 31 dicembre 1928 si sono unite in un unico ente che ha eletto come Patrona la Madonna sotto il titolo di “S. Maria del Suffragio”, la cui festa si celebrerà nella prima Domenica di Febbraio o, eccezionalmente, in altra data se ritenuta dal Magistrato più appropriata per particolari circostanze o ricorrenze.

 

Articolo 3 – Principi ispiratori 

La Confraternita è una Associazione di associati che intendono affermare costantemente la carità e la fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. La Confraternita ha struttura ed organizzazione democratiche.

 

Articolo 4 – Elementi giuridici 

La Confraternita è costituita, agli effetti giuridici, come un ente del Terzo settore (ETS) iscritto nel Registro Unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni

di Volontariato. La Confraternita è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa (Associazione Parrocchiale) ai sensi dei Canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni e 321-326 “Associazioni private di fedeli” e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

 

Articolo 5 – Scopo e Finalità 

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo dell’Associazione è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla  Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

La Confraternita fra le opere di culto e di religione cura in particolare:

  1. a) il mantenimento, mediante opportune iniziative, della coscienza religiosa cattolica degli iscritti;
  2. b) la devozione alla S.Patrona celebrandone solennemente la festa;
  3. c) il suffragio delle anime degli iscritti defunti con preci ed uffici funebri e la partecipazione alla loro solenne commemorazione del giorno 2 novembre;
  4. d) la partecipazione, secondo tradizione, alle processioni nonché alle altre solenni funzioni liturgiche della Chiesa parrocchiale e nel Santuario di Montenero secondo le indicazioni del Correttore e ovunque nella Diocesi di Livorno.

L’Associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 (cinque) del Codice del Terzo Settore e dell’articolo 8 (otto) del presente Statuto, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura di uomo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Articolo 6 – Adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia

La Confraternita, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede in Firenze della quale accetta lo Statuto costituendone la rappresentanza locale.

 

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o “Correttore”.

 

Articolo 8 – Attività di interesse generale

La Confraternita può provvedere, inoltre, alle seguenti opere di carità cristiana:

  1. a) trasporto degli infermi;
  2. b) soccorso delle persone colpite da infortunio accidentale;
  3. c) assistenza agli infermi, “muta di letto”, aiuto agli ammalati bisognosi ed ai poveri;
  4. d) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti;
  5. e) trasporto sociale e/o sanitario per i soci;
  6. f) soccorso delle persone colpite da calamità naturali od eventi particolarmente dannosi;
  7. g) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 5 (cinque), la Confraternita può svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui al co. 1, art. 5 del Codice del terzo Settore :

  1. a) gli interventi e i servizi sociali, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani e ai bisognosi nei luoghi di cura e ricovero, nonché a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di visita, di cura e di prevenzione o avvalendosi di accordi con strutture preesistenti di natura pubblica o privata;
  2. b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
  3. c) le iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative anche con l’apporto professionale di soggetti terzi;
  4. d) lo svolgimento di servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  5. e) la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio;
  6. f) iniziative di educazione, istruzione e formazione – anche professionale – nonché l’attività di informazione e culturale di interesse sociale con finalità educative anche con l’apporto professionale di soggetti terzi;
  1. g) iniziative di formazione universitaria e post-universitaria;
  2. h) iniziative di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  3. i) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali attraverso attività editoriali e di stampa e iniziative di radio/video/internet diffusione;
  4. j) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e ricreative;
  5. k) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  6. l) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  7. m) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni e servizi a persone bisognose o svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;
  8. n) la protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni. La Confraternita può effettuare operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di enti, società rami di azienda commerciali, nonché la partecipazione ed interesse in altri enti, purchè risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

 

Articolo 9 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli associati mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove e incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati o consigliati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

 

Articolo 10 – Sezioni

Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite Sezioni o Gruppi, previa comunicazione e, se del caso, autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e convenzionarsi con gli Enti locali secondo le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

La Confraternita è proprietaria di tutti i beni che ha in uso e dei quali può venire in possesso.

Il Magistrato ha il controllo dei menzionati organismi attraverso la nomina di un proprio rappresentante e ha facoltà di scioglimento degli stessi qualora lo reputi opportuno.

 

Articolo 11 – Stemma

Lo stemma della Confraternita, similare a quello comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano ed approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, è uno scudo sormontato da una corona regale nel cui centro vi è una croce latina di colore amaranto in campo azzurro. Ai due lati della Croce vi sono le lettere gotiche dorate K e M e la Stessa croce ha il suo piede posto sulla testa di S. Giovanni Battista, il tutto posto su un piatto di argento. Lo scudo è contornato da due fronde: una di ulivo ed una di quercia.

 

Articolo 12 – Divisa

La divisa storica dei Confratelli, ancora usata nelle funzioni religiose, è costituita da una veste bianca semplice, stretta ai fianchi da un cordiglio con nappe, con sulle spalle un sanrocchino di colore nero. E’ fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose o di particolare importanza, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza deve essere adottata una divisa con giacca, maglia e pantaloni, secondo il modello indicato

dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

 

Articolo 13 – Adesione ad altre organizzazioni

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a manifestazioni di alcun genere che esulino dai propri fini e dal proprio carattere di ente caritativo di ispirazione cristiana.

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre Associazioni o Federazioni di Associazioni solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Nello stesso modo, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre Associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

 

Articolo 14 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

– le rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;

– dalle quote associative;

– dalle raccolte paesane;

– dalle questue;

– dalle offerte liberali;

– dai contributi statali, comunitari, di privati, di enti e organizzazioni;

– dai lasciti e donazioni testamentarie che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati;

– dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Potrà inoltre ricevere proventi per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e ai terzi nei limiti stabiliti dalla legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari, nonché dall’esercizio di iniziative ed altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità; redditi derivanti da cespiti patrimoniali; altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziativa altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ad ogni effetto legale ha la proprietà degli immobili, dei materiali e degli oggetti elencati nell’apposito inventario.

 

Articolo 15 – Gratuità delle opere caritative

Le opere caritative della Confraternita e degli associati sono gratuite. La Confraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi una oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso, sia per il Sodalizio che per l’opera prestata dai confratelli.

 

Articolo 16 – Il Volontario

Il volontariato è la divisa morale dei confratelli in ogni loro prestazione di attività. E’ fatto espresso divieto per i confratelli accettare qualsiasi forma di compenso, in alcun modo, neppure dai beneficiari. Il confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie: “che Iddio te ne renda merito”.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

 

Articolo 17 – La Donazione del sangue e degli organi

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la “Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES” delle Misericordie d’Italia. I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

 

Articolo 18 – La Protezione civile

La Confraternita, come indicato all’art. 10 (dieci) del presente Statuto, costituisce nel suo seno una struttura destinata all’esercizio dell’attività di Protezione Civile, secondo la normativa esistente al riguardo emanata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia alla quale verrà sempre fatto riferimento come Struttura centrale.

I rapporti con questo settore di attività saranno regolati sulla base di quanto previsto e regolamentato dagli artt. 5(cinque) e 10 (dieci) di questo Statuto.

 

Requisiti di appartenenza alla Confraternita e Classificazione degli Associati

 

Articolo 19 – Requisiti di ammissione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Eventuali deroghe a quanto sopra stabilito possono essere decise, per casi eccezionali, con delibera del Magistrato.

 

Articolo 20 – Adesione

Il numero degli associati è illimitato. Per iscriversi alla Confraternita l’interessato deve

presentare domanda scritta al Magistrato, munita della firma di uno o più soci presentatori. A questi ultimi è demandata la costante sorveglianza sul socio proposto per verificare il rispetto dello Stesso alle regole fissate per i soci.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda – secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte – e rende comunicazione scritta della sua decisione al richiedente.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, l’interessato/a può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

 

Articolo 21 – Qualifiche dei Confratelli

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza degli ideali morali

e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Gli iscritti si distinguono in:

  1. a) Aspiranti confratelli;
  2. b) Confratelli effettivi;
  3. c) Confratelli sostenitori.

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia i confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio della Confraternita di appartenenza.

Il confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle cariche e incarichi e dei diritti acquisiti in altra Confraternita

salvo diversa decisione del Magistrato.

 

Articolo 22 – Requisiti associativi

I soggetti che si iscrivono all’Associazione entrano a far parte della categoria dei confratelli aspiranti secondo le norme degli artt. 19 (diciannove) e 20 (venti).

L’aspirantato ha durata di almeno 12 (dodici) mesi di ininterrotto e lodevole servizio attivo e, su deliberazione del Magistrato, l’aspirante accede alla categoria dei confratelli effettivi. Gli aspiranti confratelli partecipano all’Assemblea ma non hanno diritto di elezione attiva e passiva in quanto, fino alla scadenza dei dodici mesi, non si ritengono ancora associati alla Confraternita.

Il diritto di voto è garantito ad ogni associato/a effettivo/a ma, nel caso di minorenni, tale diritto di voto attivo è garantito tramite l’ausilio di chi esercita la responsabilità genitoriale.

I Confratelli/Consorelle effettivi costituiscono il corpo funzionale della Confraternita

stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’Assemblea con diritto di voto e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I confratelli effettivi si distinguono in:

  1. a) Confratelli Attivi;
  2. b) Capi Squadra Attivi;
  3. c) Capi Guardia Attivi;
  4. d) Capi Squadra/Guardia Onorari (vedi art. 48 (quarantotto)).

I confratelli sostenitori si distinguono in:

  1. a) confratelli contribuenti: sono tutti coloro che regolarmente pagano le quote sociali;
  2. b) confratelli onorari: sono tutti gli associati che il Magistrato ritiene meritevoli di tale titolo per avere apportato notevoli vantaggi a favore dell’Istituzione. Essi verranno iscritti su apposito Albo d’Onore.
  3. c) confratelli benemeriti: sono confratelli Capo Guardia e Capo Squadra che da almeno cinque anni non partecipano più alla vita dell’Associazione. Essi verranno iscritti su apposito Albo d’Onore. I soci sostenitori hanno diritto di elezione attiva e passiva ad esclusione dei Patroni. I Patroni sono indicati con delibera del Magistrato tra coloro che, pur non iscritti, hanno favorito moralmente e materialmente l’Istituzione con le loro benemerite opere. Essi verranno iscritti su apposito Albo d’Onore.

 

Disciplina e doveri dei Confratelli

 

Articolo 23 – Doveri dei confratelli

Gli associati alla Confraternita devono:

  1. a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
  2. b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;
  3. c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
  4. d) tenere nei confronti dei confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
  5. e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
  6. f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
  7. g) assolvere al pagamento della quota associativa annuale;
  8. h) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, in alcun modo, neppure dal beneficiario, in modo diretto o anche indiretto.

La Confraternita rimborserà al volontario che dimostrerà di aver sostenuto di tasca propria delle spese per/durante l’attività prestata – allegando specifica e regolare documentazione – entro i limiti e con le modalità previste delle disposizioni vigenti.

 

Articolo 24 – Provvedimenti disciplinari

I confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni, secondo la procedura di cui agli articoli 25 e 45 lettera c):

  1. a) ammonizione verbale poi scritta;
  2. b) sospensione a tempo determinato;
  3. c) decadenza;
  4. d) esclusione.

La competenza per l’emissione dei provvedimenti disciplinari è del Magistrato.

 

Articolo 25 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato alla Confraternita si perde per morte, recesso (dimissione), per decadenza o per esclusione.

Si perde per recesso qualora il confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo stato di associato.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 23 (ventitre).

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’associato alla Confraternita. L’associato perde la sua qualità di confratello, qualora nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 23 (ventitré) oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota associativa.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore e dal Correttore al Magistrato che delibera a scrutinio segreto.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’interessato, per raccomandata, da parte del Governatore.

Contro i provvedimenti di decadenza e di esclusione, l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale, sentito l’interessato, fornisce parere al Magistrato che decide con provvedimento inappellabile.

Il provvedimento emesso dal Magistrato potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all’art. 20 (venti).

 

Organi della Confraternita

 

Articolo 26 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) il Governatore;
  3. c) il Magistrato;
  4. d) il Collegio dei Probiviri;
  5. e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
  6. f) il Collegio dei Capi Guardia e dei Capi Squadra;
  7. g) la Giunta Esecutiva,
  8. h) l’Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Articolo 27 – L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i confratelli e consorelle con diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di iscrizione.

 

Articolo 28 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente e nel mese di settembre dell’anno di scadenza del mandato del Magistrato per la nomina della Commissione Elettorale.

L’Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nella riunione dell’Assemblea non si possono assumere deliberazioni su argomenti che non siano stati posti precedentemente all’Ordine del Giorno. La Seconda convocazione potrà essere convocata il giorno successivo. I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.

 

Articolo 29 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria:

  1. a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato almeno un decimo dei confratelli iscritti in possesso del godimento dei diritti sociali;
  2. b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori, per gravi e motivate ragioni – da comunicarsi per scritto – ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;
  3. c) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
  4. d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità;
  5. e) all’inizio di ogni nuovo Magistrato in occasione del suo insediamento. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) il Governatore deve convocare e tenere l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo, quarto comma dell’art. 28 (ventotto).

Articolo 30 – Quorum costitutivo

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei confratelli iscritti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Per l’Assemblea straordinaria si seguono le procedure e i quorum di cui all’art. 50 del presente statuto.

 

Articolo 31 – Quorum deliberativo

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti. Durante l’Assemblea le votazioni sui vari argomenti si fanno per alzata di mano con prova e controprova. In affari concernenti persone le votazioni si faranno per scrutinio segreto e si faranno pure in questo modo o per appello nominale anche su altre questioni, se ciò verrà richiesto dalla metà più uno dei presenti. In questi ultimi casi verranno nominati tra i presenti tre scrutatori. Ogni argomento o questione che abbia riportato la parità dei voti s’intende non approvato.

 

Articolo 32 – Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea ha il compito di:

  1. a) esaminare ed approvare il bilancio di esercizio predisposto in conformità con le norme vigenti, la eventuale relazione del Governatore circa le attività dell’anno precedente, e la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo;
  2. b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
  3. c) deliberare sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Probiviri;
  4. d) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale secondo le modalità del regolamento elettorale;
  5. e) nominare e revocare i componenti degli organi della Confraternita;
  6. f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. g) deliberare sulla esclusione degli associati;
  8. h) approvare gli eventuali Regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
  9. i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  10. j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per modificare lo Statuto si fa riferimento a quanto  disposto dall’art. 50 del presente Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Articolo 33 – Attribuzioni del Magistrato

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea.

E’ eletto dai soci a scrutinio segreto con le modalità di cui al regolamento allegato al presente Statuto.

In particolare:

  1. a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
  2. b) provvede a chè non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
  3. c) redige le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
  4. d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
  5. e) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale volontario ed eventualmente del personale dipendente;
  1. f) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all’art. 22 (ventidue) comma secondo;
  2. g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  3. h) valuta annualmente il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. i) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
  5. j) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21 (ventuno) comma 2 e 3, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio;
  6. k) delibera sull’ammissione di nuovi confratelli;
  7. l) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
  8. m) propone all’Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei confratelli iscritti;
  9. n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore tra i componenti il Magistrato;
  10. o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
  11. p) determina l’ammontare della quota associativa che ogni confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
  12. q) propone alla Confederazione Nazionale, congiuntamente al Correttore, i nominativi di confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
  13. r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
  14. s) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad ogni altro organo della Confraternita;
  15. t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli Associati e delle deliberazioni assembleari.

Al Magistrato spetta il compito di assumere dipendenti qualora lo ritenga necessario e darà incarico al Governatore in qualità di legale rappresentante e quindi – secondo la normativa vigente – di datore di lavoro, di coordinare la forza lavoro iniziando dall’individuazione delle risorse, la successiva proposta al Magistrato, la completa gestione e organizzazione, in piena autonomia. Il Governatore potrà scegliere il candidato sia tra tutti i soci della Confraternita, nessuno escluso ad eccezione dei componenti delle cariche istituzionali, sia all’esterno nel caso in cui la situazione lo richieda, senza bisogno di apposito bando, e a sua libera discrezione.

Il Magistrato si ritiene sciolto nel momento in cui viene a mancare la metà più uno dei suoi membri, vedi art. 52 (cinquantadue).

 

Articolo 34 – Composizione del Magistrato

Il Magistrato è composto da numero 11 (undici) confratelli, effettivi e sostenitori. Il numero dei confratelli sostenitori può variare da zero fino ad un massimo di tre.

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, i confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti e che rivestono le cariche di responsabile negli organismi di cui all’art. 10 (dieci) del presente Statuto.

Non sono eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, con eccezione del Segretario, i Confratelli che abbiano un qualsiasi interesse di natura commerciale/economico che possa andare in conflitto con gli interessi derivanti dalla attività istituzionale della Confraternita nonché i confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

 

Articolo 35 – Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte della maggioranza dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno 6 (sei) componenti; il voto del Governatore vale doppio in caso di votazioni con esito di parità.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Alle adunanze del Magistrato possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Governatore, i Presidenti degli organismi di cui all’art. 10 (dieci) del presente Statuto e i Presidenti del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.

 

Articolo 36 – Il Governatore

Il Governatore è il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e nelle relative assemblee ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

  1. a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
  2. b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
  3. c) attua le deliberazioni del Magistrato;
  4. d) firma la corrispondenza e in unione con il Segretario le carte e i libri associativi;
  5. e) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;
  6. f) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti disciplinari, cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, sottoponendoli alla ratifica del Magistrato alla prima riunione successiva al provvedimento;
  7. g) ricorre all’Autorità Ecclesiastica qualora il Correttore non Ottemperasse al suo Ufficio.

 

Articolo 37 – Il Vice-Governatore

Il Vice Governatore coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

 

Articolo 38 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera p) dell’art. 33 (trentatré).

E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’art. 41 (quarantuno).

Collabora inoltre con il Governatore ed il Tesoriere nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, nell’amministrazione in genere e per la corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato tra i dipendenti della Confraternita; in tal caso partecipa alle

riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo.

 

Articolo 39 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza del bilancio nella forma prevista dalla normativa vigente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, così come previsto al punto h) dell’art. 33 (trentatré).

 

Articolo 40 – Il Provveditore

Il Provveditore è incaricato di provvedere a quanto necessario per il buon andamento dell’attività della Confraternita. Cura ed è responsabile della manutenzione del materiale immobile in uso e di proprietà dell’Associazione.

 

Articolo 41 – Il Conservatore

Il Conservatore è incaricato di compilare e tenere aggiornato l’inventario di tutto il materiale della Confraternita. Per la buona conservazione del materiale medesimo farà le opportune segnalazioni al Provveditore e potrà collaborare con quest’ultimo.

 

Articolo 42 – I Consiglieri

I° consigliere – capo garage è colui che cura la manutenzione di tutti i mezzi dell’Associazione;

II° consigliere – Custode della Fratellanza è colui che segue tutti i Confratelli dal momento dell’iscrizione presso l’Associazione seguendone il percorso formativo, pratico e morale ed è la figura di riferimento per qualsiasi controversia;

III° consigliere – il Sagrestano è colui che cura i rapporti con la Parrocchia e la Diocesi;

IV° e V° Consigliere i loro compiti specifici verranno assegnati dal Magistrato stesso.

 

Articolo 43 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Governatore, dal Vice Governatore, dal Segretario e dal Tesoriere, occorrendo può avvalersi di esperti con parere consultivo, secondo la

materia di volta in volta da trattare.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese e in via straordinaria, quando un membro lo ritenga opportuno.

Possono essere ascoltati i responsabili dei vari settori.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

  1. a) attuare le direttive impartite dall’Assemblea e dal Magistrato;
  2. b) curare l’espletamento di ogni altra attribuzione o incarico ad essa demandati dal Magistrato;
  3. c) collaborare con il Governatore nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto;
  4. d) assicurare e mantenere il coordinamento tra gli iscritti secondo le norme statutarie.

Il Governatore può avvalersi dei membri della stessa Giunta Esecutiva, collegialmente o singolarmente per specifiche attribuzioni.

 

Articolo 44 – Durata e sostituzioni

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, eccetto il Governatore e il Vice Governatore in contemporanea, nel qual caso si rimanda a nuove elezioni, entra a far parte dell’organo il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

 

Articolo 45 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui al regolamento allegato, fra i confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale, del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l’eleggibilità al Collegio dei Probiviri valgono le norme di cui al precedente art. 34 (trentaquattro).

Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Collegio si riunisce trimestralmente su convocazione del proprio Presidente e ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza.

In particolare:

  1. a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
  2. b) interpreta, nel caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti;
  3. c) collabora sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti disciplinari emessi dal Magistrato nei confronti di quest’ultimi;
  4. d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
  5. e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere indette

non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo di ricorrere alle norme di cui all’art. 52 (cinquantadue);

  1. f) esprime parere non vincolante sulle proposte di modifica dello Statuto.

Il Presidente del Collegio può essere invitato alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

 

Articolo 46 – Il Collegio dei Sindaci Revisori e l’Organo di Controllo

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i confratelli e secondo le modalità di cui al regolamento approvato dal Magistrato e dovranno essere in possesso di adeguati titoli e/o competenze professionali.

Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 34 (trentaquattro).

Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

Il Presidente del Collegio può essere invitato alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza tutti i componenti.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’art. 30 del dlgs 117/2017 la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un organo di controllo, anche monocratico a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 30, comma 6 del dlgs 117/2017.

 

Articolo 47 – Il Correttore

L'”Assistente Ecclesiastico” o “Correttore” è il parroco pro tempore della Parrocchia di Montenero, nominato, ai sensi del co. 5 art. 26 del Codice del Terzo settore dal Vescovo Diocesano.

Egli è socio dell’Associazione e presidente del Collegio dei Capi Guardia e dei Capi Squadra e rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del Correttore, in virtù della sua qualifica, partecipa alle riunioni di Magistrato ed all’Assemblea con voto deliberativo. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Visiona le liste dei candidati al Magistrato e le cariche relative senza parere vincolante.

 

Articolo 48 – Il Collegio dei Capi Squadra e Capi Guardia

Il Collegio dei Capi Squadra e Capi Guardia è formato da un numero massimo pari a 8 (otto) membri per grado purchè attivi. Per non attivi si intende assenti dal servizio attivo dell’Associazione per un periodo superiore a 5 (cinque) anni continuativi. In tal caso tali confratelli non perderanno il loro riconoscimento di Capo Guardia o Capo Squadra ma non saranno autorizzati a far parte del Collegio e dovranno essere sostituiti all’interno del medesimo.

Il Presidente del Collegio è il Correttore.

Le riunioni verranno convocate almeno ogni 6 (sei) mesi dal Presidente o in qualsiasi altra occasione sia ritenuto necessario dal Presidente stesso o da almeno la metà più uno dei membri del Collegio.

Il Segretario per la stesura dei resoconti delle riunioni è il Capo Squadra più giovane di età che firmerà il verbale insieme al Presidente dopo la regolare approvazione. La riunione sarà convocata dal Presidente e sarà valida con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Spetta al Collegio vigilare sull’andamento dei servizi, sull’organizzazione del pronto soccorso e collaborare con il Custode della Fratellanza in caso di problemi.

Propone al Magistrato i nominativi di nuovi membri.

I Capi Squadra attivi sono nominati dal Magistrato su proposta del Collegio tra i confratelli effettivi con i seguenti requisiti:

– che abbiano compiuto i 25 (venticinque) anni di età;

– che siano confratelli effettivi da almeno cinque anni;

– essere insigniti di medaglia d’argento per i servizi prestati;

– dimostrare particolare attitudine per l’assistenza degli ammalati e doti organizzative per le squadre in servizio.

I Capi Guardia attivi sono nominati tra i Capi Squadra attivi dal Magistrato su proposta del Collegio. Devono avere i seguenti requisiti: – avere compiuto 35 (trentacinque) anni di età;

– essere insigniti di medaglia d’oro;

– avere particolari attitudini organizzative e decisionali sul comando delle squadre in servizio.

Per diventare Capo Guardia il confratello deve essere Capo Squadra attivo da almeno 5 (cinque) anni. Il confratello riveste la carica di Capo Squadra e Capo Guardia attivo fino all’’ottantesimo anno di età, dopo tale momento il suo grado viene trasformato in Capo Squadra e Capo Guardia Onorario sempre se attivo nell’Associazione.

Essi verranno iscritti in apposito Albo d’Onore.

Il confratello Capo Squadra e Capo Guardia non più attivo da almeno cinque anni verrà trasformato in confratello benemerito come da art. 22 (ventidue).

 

Articolo 49 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite ai sensi di legge.

I confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, devono tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo devono tenere, nei confronti degli altri confratelli, un rapporto di estrema semplicità, rispetto e collaborazione tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

 

Articolo 50 – Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato autonomamente secondo la norma di cui all’art. 33 (trentatré) punto m), può essere presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore a un decimo degli associati.

La mozione deve essere esaminata dal Magistrato, dal Collegio dei Probiviri e dal Correttore in riunione congiunta e deve essere ratificata.

Dopo aver esaminato la mozione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell’ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti proposti.

L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 28 (ventotto) e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile

presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del quale sarà data certificazione dell’avvenuto adempimento da parte del Governatore.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea straordinaria è prevista, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli/Consorelle aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre che il numero dei presenti sia almeno pari al doppio più uno dei componenti del Magistrato.

E’ possibile la presentazione di numero di una delega per ogni partecipante.

Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre una commissione che elabori le modifiche, la successiva approvazione del Magistrato, del Collegio dei Probiviri, e la presentazione definitiva all’Assemblea.

La proposta di riforma si considera accettata con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti in Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma gli artt. 2 (due), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei) e 7 (sette) i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

 

Articolo 51 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con poteri sostitutivi previsti dall’art. 45 (quarantacinque) comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia nomina un Commissario Straordinario che provveda al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di

ordinaria amministrazione nonché alla convocazione dell’assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei confratelli.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di dodici mesi.

Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all’autorità Regionale competente.

 

Articolo 52 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria che verrà convocata a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario.

Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

 

Articolo 53 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento i beni residui della Confraternita sono devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

 

Articolo 54 – Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa e ai fini dell’iscrizione e/o del mantenimento dell’iscrizione al RUNTS o ad Albi di Settore, il Governatore è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori del sodalizio.

 

Articolo 55 – Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e della normativa speciale dettata in materia in quanto non contrastanti con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.

 

Livorno 14 giugno 2024